Articoli 87 e 88: la riforma non modifica le funzioni del Capo dello Stato

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

I disposti degli articoli 87 e 88 si occupano di delineare le competenze ed attribuzioni del Presidente della Repubblica. La riforma, nell’ottica di non modificare assolutamente le prerogative del Capo dello Stato, non apporta modifiche sostanziali alla disposizione in esame, limitandosi ad adattarla al contesto istituzionale all’interno del quale dovrà inserirsi.

I primi due commi dell’articolo 87, che permangono invariati, stabiliscono rispettivamente che il Presidente della Repubblica sia il capo dello Stato e rappresenti l’unità nazionale e, successivamente, che questi possa “inviare messaggi alle Camere.” Il terzo comma di tale disposizione attribuisce al Presidente della Repubblica la competenza di indurre le elezioni “della nuova Camera dei deputati” e di fissarne la prima riunione.

Il fatto che il Presidente potrà indire le elezioni per la sola Camera dei deputati si giustifica sulla base del fatto che il Senato della Repubblica, così come disegnato dalla riforma, si rinnoverà periodicamente, in concomitanza con il rinnovo degli Enti territoriali di riferimento. Dal quarto al settimo comma l’articolo 87 non viene modificato, e continua ad attribuire al Capo dello Stato la competenza di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa popolare, promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti, indire i referendum popolari e nominare i funzionari dello Stato.

L’innovazione, seppure marginale, interviene poi sui commi ottavo e nono. La prima parte dell’ottavo prevede che il Presidente della Repubblica “accredita e riceve i rappresentati diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati”. Nello specifico, questa parte dell’ottavo comma prevede che la ratifica dei trattati internazionali debba essere eseguita dal Presidente della Repubblica il quale, preventivamente, deve acquisire l’autorizzazione della sola Camera dei deputati, sulla base della motivazione che solamente questa Camera disporrà della competenza legislativa per adottare tale autorizzazione.

Si differenziano dai trattati internazionali i “trattati relativi all’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea”, per la ratifica dei quali lo stesso comma stabilisce che l’autorizzazione debba essere adottata da entrambe le Camere. Se il Senato deve funzionare da organo di raccordo tra Stato, Enti locali ed Unione Europea appare logico che questo sia compartecipe degli atti legislativi che autorizzano la ratifica dei trattati concernenti l’Unione Europea. 

L’ultimo comma sul quale interviene la riforma è il nono, che attribuisce al Presidente della Repubblica il “comando delle Forze armate”, la facoltà di presiedere il Consiglio supremo di difesa e la competenza di dichiarare lo stato di guerra “deliberato dalla Camera dei deputati.” Quest’ultima previsione non fa altro che riprendere, e specificare, quanto premesso nel disposto dell’articolo 78, il quale attribuisce alla sola Camera dei deputati la facoltà di deliberare lo stato di guerra, ma lasciando immutata la competenza di dichiararlo, definitivamente, al Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda l’articolo 88, invece, la riforma interviene esclusivamente sul primo comma. Questo, nella sua versione vigente, prevede che “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”. Viene, dunque, riconosciuto un potere fondamentale e sistematicamente molto rilevante al Presidente della Repubblica il quale, ravvisato il venir meno delle condizioni politiche per la continuazione della legislatura, ha la facoltà di sciogliere le Camere.

È del tutto evidente che tale prerogativa costituisca l’extrema ratio, nel caso in cui siano risultati vani tutti i tentativi di mediazione posti in essere dalle varie forze politiche.

Nella sua versione riformata, la Costituzione stabilisce che “il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati”. È chiaro che se la rappresentanza politica, nazionale, risulti essere espressa nella sola Camera dei deputati, le crisi politiche si possano presentare esclusivamente in questa.

In conclusione possiamo tranquillamente affermare che le competenze del Capo dello Stato non vengono minimamente intaccate, per fare sì che rimanga organo di garanzia costituzionale, terzo ed imparziale.

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