Articolo 71: una democrazia partecipata è una democrazia più forte

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

L’articolo 71 della Costituzione si occupa di disciplinare la cosiddetta “iniziativa legislativa”. Con questo termine si indica sostanzialmente il potere attribuito dalla Costituzione di poter elaborare proposte di legge e sottoporle al dibattito parlamentare.

La prima parte dell’attuale testo dell’articolo 71 riguarda quella che potremmo chiamare iniziativa legislativa istituzionale, poiché individua, direttamente o indirettamente, tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare proposte di legge. Prevede dunque che “l’iniziativa delle leggi” appartiene “al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”.

L’originario secondo comma dell’articolo 71 stabilisce che “il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”. Questo secondo comma, tuttavia, ha trovato scarsa applicazione, soprattutto per quanto concerne il momento finale, quello della approvazione. Oltre la metà dei progetti popolari non sono nemmeno stati esaminati dalle Camere e circa l’1% si è trasformato in legge, peraltro solo grazie al fatto che sono state abbinate a proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Questi numeri sono preoccupati, poiché dimostrano come la nostra Costituzione, alle volte, preveda degli efficaci strumenti di partecipazione senza occuparsi del momento applicativo. La riforma costituzionale interviene nella direzione di conferire efficacia all’iniziativa popolare, in modo che questa non costituisca una mera dichiarazione programmatica, ma un momento vivo di partecipazione al processo democratico.

Quando si redige una legge, a maggior ragione se questa legge modifica il documento fondamentale di una democrazia contemporanea, ci si trova spesso dinanzi ad esigenze diverse, a volte contrapposte, che si ha l’obbligo di ponderare e contemperare. Per questa ragione la riforma interviene sotto due punti di vista: a fronte di un aumento del numero richiesto per la validità di una proposta popolare (da cinquantamila si passa a centocinquantamila), vengono stabiliti tempi certi per la discussione e la deliberazione in Aula, che dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari. La nuova Costituzione restituisce finalmente importanza e dignità, istituzionale, alle proposte dei cittadini, che dovranno essere obbligatoriamente discusse.

La riforma introduce un nuovo secondo comma nell’articolo 71, che conferisce al Senato della Repubblica, in qualità di ente rappresentativo delle autonomie locali, la facoltà di “procedere all’esame di un disegno di legge”, nel caso in cui questo voti “a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Il senso di questa previsione è chiaro: se il Senato cambia funzione, appare logico e coerente diversificare la disciplina di cui l’articolo 71 in maniera specifica per i due rami del Parlamento. Nel caso in cui il Senato voti a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e richieda di esaminare la proposta di legge, la Camera dei deputati dovrà valutare  le proposte effettuate dal Senato e pronunciarsi , in via definitiva, entro il termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione del Senato.

Durante la discussione in Aula, il Parlamento ha approvato una modifica che ha profondamente innovato il disposto dell’articolo 71, introducendo, al quarto comma, due nuovi istituti: il referendum propositivo ed il referendum d’indirizzo, prevedendo che sia una legge costituzionale – non ordinaria, dunque – a stabilire “condizioni ed effetti” di tali strumenti.

Questo dimostra la grande ventata di innovazione che sospinge tutta la riforma. Attraverso il referendum propositivo, infatti, i cittadini avranno la possibilità di votare per sottoporre al Parlamento una proposta di legge avvertita come fondamentale per la pubblica opinione, mentre utilizzando il secondo istituto, il referendum d’indirizzo, il popolo avrà la possibilità di orientare le scelte legislative, e mantenere un collegamento con la classe politica del momento.

Il disposto dell’articolo 71 costituisce il paradigma della riforma, poiché contempera equilibrio e partecipazione, principi democratici e conseguente attuazione. Una democrazia partecipata, è bene tenerlo sempre a mente, è una democrazia infinitamente più forte. 

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