Articolo 116: più potere alle regioni virtuose

7 years ago by in Riforma Costituzionale Tagged: , , , ,

Il disposto dell’articolo 116 della Costituzione viene profondamente innovato dalla riforma. Tale disposizione, nella sistematica del Titolo V, rappresenta il fondamento delle particolari condizioni di autonomia, poiché stabilisce che “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.”

In questo breve passaggio i padri costituenti hanno inserito nella nostra carta costituzionale le cosiddette Regioni a statuto speciali, le quali, in virtù della loro particolare conformazione, sia territoriale che dal punto di vista della popolazione, godono di particolari tipologie di autonomie.

Il secondo comma di tale disposizione, che non viene toccato dalla riforma costituzionale, stabilisce che “La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.”

L’innovazione importante, apportata al disposto dell’articolo 116, sta nel terzo comma della presente disposizione, che permette particolari tipi di devoluzione di responsabilità alle Regioni virtuose e meritevoli, ossia nel caso in cui le Regioni presentino dei bilanci in regola. Testualmente l’attribuzione di ulteriore autonomia può essere effettuata “purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio”.

La richiesta di attribuzione di maggiore autonomia può venire anche dalla stessa Regione, e la legge attraverso la quale si opera tale devoluzione deve essere adottata da entrambe le Camere. Come si spiega il permanere del procedimento bicamerale per questa legge? È del tutto evidente che la legge attraverso cui si attribuiscono ad una Regione maggiori competenze influiscano sull’ordinamento di un Ente locale, ed è dunque logico che anche il Senato, nell’ottica di rappresentare le istanze territoriali, si esprima in maniera vincolante su provvedimenti del genere.

Si tratta di vedere quali competenze, potenzialmente, possono essere attribuite alle Regioni virtuose, al di là delle competenze costituzionalmente riconosciutegli dal nuovo disposto dell’articolo 117. Le attribuzioni ulteriori possono riguardare le politiche sociali, le politiche attive del lavoro, l’istruzione e la formazione professionale nonché il commercio con l’estero ed il governo del territorio.

C’è da fare un’ulteriore specificazione. Se, precedentemente, l’idea sottesa al vecchio Titolo V era quella della devoluzione incondizionata di competenze alle Regioni, con tutti i corollari negativi susseguitisi nel corso degli anni, la riforma costituzionale parte da un presupposto diverso: le materie di interesse nazionale debbono essere disciplinate direttamente dallo Stato, ma se una Regione dimostra, virtuosamente, di potersi occupare di alcune di queste è giusto che lo Stato glielo permetta.

In buona sostanza la riforma costituzionalizza, seppure implicitamente, il criterio del merito, e lo rende principio fondante il rapporto tra le Istituzioni che compongono la Repubblica, ponendo fine allo spreco incondizionato, di risorse e competenze.

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