Errore giudiziario. Di chi è la colpa ?

6 years ago by in #Millegiorni e oltre - Fatti Concreti, Info Tagged: , ,

Tutti ricordiamo il caso Tortora: sette mesi di carcere, accuse infamanti – associazione camorristica e traffico di droga – e poi l’assoluzione completa. Una vita distrutta da pesanti errori giudiziari. Fino ad oggi, di fatto, la vittima restava sola, senza strumenti, né reale possibilità di essere – ove possibile – risarcita.

Le nuove norme sulla responsabilità civile dei magistrati tutelano il diritto a una giustizia giusta. Una riforma non contro i giudici, ma nell’interesse dei cittadini. La scarsa tutela offerta dalla precedente normativa, la cosiddetta legge Vassalli, era del resto nei dati: in 27 anni (dal 1988 al 2015) su 410 cause civili contro un giudice solo 35 quelle ammesse al vaglio di un tribunale. Un diritto applicato 8 volte su 100, quasi inesistente.

UNA LEGGE IN LINEA CON LE INDICAZIONI UE
Ora la legge adegua l’ordinamento italiano alle indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, garantendo i magistrati attraverso la responsabilità indiretta: è lo Stato che risarcisce direttamente la vittima potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato.

COME FUNZIONA LA RIFORMA
Il cittadino può presentare entro 3 anni domanda di risarcimento. Se viene accertata una responsabilità diretta, lo Stato si rivale sul magistrato. L’azione di rivalsa è obbligatoria, va esercitata entro due anni e non può eccedere la metà di un anno di stipendio. In caso di dolo, l’azione risarcitoria è però totale.

IL NUOVO PERIMETRO DELLA COLPA GRAVE
La riforma ridefinisce le ipotesi di “colpa grave”. Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, si ha colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di evidente travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave è anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

LA SOPPRESSIONE DEL FILTRO DI AMMISSIBILITÀ
La domanda di risarcimento verso lo Stato non è più sottoposta ad alcun controllo preliminare (verifica dei presupposti, rispetto dei termini e valutazione di manifesta infondatezza) da parte del tribunale. La Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale ritenendo infondati i timori che l’eliminazione del filtro possa pregiudicare la ‘serenità del giudice’.

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